Art. 22.
(Attestato di idoneità e certificato di conformità).

      1. L'organismo di controllo e certificazione attesta l'idoneità dell'operatore entro

 

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sessanta giorni dalla data di ricezione della prima notifica ed entro i successivi trenta giorni invia l'attestato di idoneità, anche su supporto informatico, alla regione o alla provincia autonoma competente per territorio.
      2. I dati e le informazioni contenuti nell'attestato nonché le modalità di predisposizione e di trasmissione sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.
      3. A seguito dell'esito favorevole del procedimento di certificazione l'organismo autorizzato rilascia il certificato di conformità per gli operatori già assoggettati al sistema di controllo. I dati e le informazioni contenuti nel certificato, la frequenza, le modalità e i destinatari dell'invio sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 24, comma 1.